Servizi Fiduciari

Gestione ed amministrazione fiduciaria al vostro fianco.

L'attività fiduciaria svolta dalla nostra società, ai sensi della L. 1966/39 combinata al disposto della normativa fiscale applicata ai redditi diversi e di capitale e della normativa sulla Privacy, conferiscono al mandato fiduciario i requisiti per soddisfare molteplici esigenze... Leggi tutto

Il mandato fiduciario è una richiesta di intestazione della titolarità di beni o valori alla Fiduciaria, rimanendo la proprietà sostanziale al Fiduciante, il quale Fiduciante disporrà per iscritto nel rispetto delle clausole contrattuali, di detti beni e valori. In qualsiasi momento, il Fiduciante, con richiesta scritta di reintestazione, può rientrare in possesso dei propri beni.

Al mandato fiduciario tradizionale si affiancano altri contratti quali il mandato di amministrazione senza intestazione, l’affidamento fiduciario e il trust.

Il vantaggio più evidente è la riservatezza patrimoniale e la privacy del reale proprietario dei beni, salvo obblighi di legge; la riservatezza è garantita dal fatto che nei rapporti e nelle rappresentazioni con i terzi (Registro Imprese - libri soci - rapporti bancari - contraente e/o beneficiario Polizze – intestazione crediti – ecc.) comparirà la Fiduciaria e non il cliente.

Partecipazioni in società di capitali e società di persone (SAS)

L’acquisto o la vendita di partecipazioni avvengono sotto intestazione fiduciaria; il Fiduciante mantiene la riservatezza sia nella fase della trattativa che successivamente al momento della compravendita. E’ possibile conferire mandato alla Fiduciaria di costituire una nuova società e la Fiduciaria fin dal principio apparirà, nei confronti dei terzi, socio fondatore.

La Fiduciaria, in relazione alle partecipazioni societarie detenute in intestazione, provvede al finanziamento o alla capitalizzazione della società garantendo riservatezza e fedele adempimento.

Obbiettivi e vantaggi

L’intestazione fiduciaria e quindi la riservatezza che ne consegue può essere necessaria:

  • nelle relazioni commerciali
  • nelle relazioni familiari
  • nel caso di cessione o incasso utili su partecipazioni in società di capitali poiché i redditi relativi sono sottoposti a tassazione con imposta sostitutiva
  • nelle impostazioni di una struttura partecipativa finalizzata alla segregazione del patrimonio, o anche in vista di un futuro passaggio generazionale
  • nei rapporti tra l’imprenditore e i propri eredi o terzi, ai quali, nel rispetto della legittima, potrà trasferire le partecipazioni riservandosi la possibilità di gestione
  • la fiduciaria potrà intervenire come garante nei patti di sindacato o in altri patti parasociali, mediante il conferimento di mandato irrevocabile alla stessa
  • nel caso in cui la partecipazione sia di investimento (immobiliare – holding) l’anonimato può essere necessario laddove la persona fisica potrebbe essere penalizzata nella trattativa in virtù del proprio status sociale
  • in caso di cessioni la fiduciaria può garantire il puntuale pagamento della partecipazione attraverso un mandato irrevocabile al trasferimento della partecipazione stessa.
Rapporti bancari con dossier titoli - Polizze assicurative

Possibilità di aprire rapporti bancari in Italia e all’estero ove depositare, acquistare e vendere titoli o altri valori (esempio oro da investimento) di qualsivoglia natura sotto intestazione fiduciaria e gestione ed ottimizzazione fiscale laddove consentito.

Obbiettivi e vantaggi

  • mantenere la riservatezza sulla consistenza del patrimonio personale del Fiduciante nei confronti di terzi o anche di familiari
  • mantenere separati e riservati gli investimenti e i risparmi rispetto alla propria attività professionale o imprenditoriale
  • nel caso di valori depositati all’estero, assicurare la tassazione sostitutiva ove prevista dalla normativa fiscale e la non compilazione del quadro RW
  • posizionare parte del proprio patrimonio al di fuori dell’asset ereditario a favore di terzi soggetti o dei propri eredi legittimi, nel rispetto della normativa sulla legittima successoria
  • i valori potranno essere posti a garanzia di operazioni del fiduciante stesso o di terzi (verso cui il fiduciante abbia un legame commerciale o personale).
Crediti

La Fiduciaria acquista crediti, di scarsa esigibilità o esigibilità differita, vantati da imprese nei confronti dei propri debitori.

Questa operazione consente di eliminare dall’attivo sociale il credito e un recupero eventualmente dilazionato da parte del fiduciante acquirente.

Operatività di Escrow Account

La gestione delle partecipazioni e di qualsiasi altro asset o somma di denaro da parte della Fiduciaria avviene con finalità di garanzia per l’osservanza di clausole contrattuali e patti.

Ad esempio la fiduciaria, in possesso della somma pattuita per la compravendita tra le parti, può garantire il trasferimento del bene all’acquirente e il pagamento al venditore o, viceversa, il rimborso della somma all’acquirente.

Mandato di amministrazione senza intestazione di beni e o valori esteri

Il contratto fiduciario può realizzarsi senza che la Fiduciaria intesti a sé i beni (immobili – partecipazioni societarie - rapporti bancari – polizze assicurative – opere d’arte) pur amministrando gli stessi.

Obbiettivi e vantaggi

  • assicurare il corretto trattamento fiscale, svolgendo il ruolo di sostituto d’imposta e il “monitoraggio fiscale” in presenza di attività detenute all’estero.
  • assicurare il rispetto della normativa fiscale senza dover indicare le attività estere e i redditi relativi nei rispettivi quadri e senza compilare il quadro RW.

Altri Servizi

Affidamento Fiduciario di Fondi Speciali (Dopo di Noi), Affidamento Fiduciario di Destinazione

Con il contratto di affidamento fiduciario un soggetto, l’affidante fiduciario, trasferisce temporaneamente all’affidatario Fiduciaria “i beni” affinché quest’ultima li gestisca in base ad un programma specifico a vantaggio di uno o più “beneficiari”. Al termine i “beneficiari” riceveranno i beni liberi da vincoli. “Il contratto di affidamento fiduciario” previsto espressamente dalla Legge n. 112/2016, titolata “DOPO DI NOI”, è uno strumento valido per la segregazione dei beni e delle attività destinate ad assicurare a soggetti con “disabilità grave” i mezzi necessari per il loro mantenimento anche dopo il venir meno dell’aiuto dei familiari.

Il contratto di affidamento fiduciario si configura uno strumento valido anche in presenza di beneficiari non affetti di disabilità grave, non usufruendo in tal caso delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge “DOPO DI NOI”.

In sintesi gli elementi essenziali sono:

  • Il trasferimento dei diritti di proprietà dal Fiduciante alla Fiduciaria (ovviamente si tratta di proprietà temporanea limitata a realizzare gli interessi del beneficiario);
  • l’effetto separativo dal patrimonio della Fiduciaria;
  • l’opponibilità del vincolo di destinazione e del programma fiduciario.
Trust

La segregazione dei beni mobili e immobili può essere realizzata attraverso più strumenti, uno di questi è rappresentato dalla costituzione di un TRUST, mediante il quale “il disponente” (il soggetto titolare dei beni) conferisce i beni e le attività da preservare e destinare ad un determinato scopo, trasferendone la proprietà completa al TRUST.

Il TRUST è amministrato da un TRUSTEE che deve gestire i beni in TRUST in base alla volontà ed istruzioni del disponente.

Il regolamento del TRUST può prevedere fin dalla costituzione i beneficiari delle attività conferite oppure individuarli successivamente.

La fiduciaria in questo senso può intervenire nella funzione di “TRUSTEE”, oppure nella funzione di “GARANTE” del disponente al fine di controllare che la gestione del “TRUST” sia conforme alle istruzioni e volontà del disponente.

Approfondimenti

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